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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.13. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
9.13.

  Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

  5-bis.1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 313 è sostituito dal seguente:

   «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

   b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

  Conseguentemente dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.