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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.2. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
6.2.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e consentire altresì l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.
  1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.