Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:
8-septies. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della ricerca e dell'università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».
8-octies. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, le disposizioni dei commi precedenti per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
«15-bis. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, le disposizioni del comma precedente sono prorogate al 31 dicembre 2023 tenendo conto del decreto legislativo n. 81 del 2021».