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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.13. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
6.13.

  Dopo il comma 8-sexies aggiungere i seguenti:

  8-septies. All'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero della ricerca e dell'università ed AFAM, in concerto con la Presidenza del Consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la Ricerca e l'Innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016 a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».

  8-octies. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al PNRR, le disposizioni dei commi precedenti per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 22, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

   «15-bis. In considerazione dell'attuazione del PNRR, per gli enti di ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, le disposizioni del comma precedente sono prorogate al 31 dicembre 2023 tenendo conto del decreto legislativo n. 81 del 2021».