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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.9. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
5.9.
inammissibile

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere i seguenti:

  5-quinquies. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite con le seguenti: «25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024».
  5-sexies. In relazione alla necessità di meglio definire gli interventi e migliorare la qualità degli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al comma 1 dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992 le parole: «sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dalle unità sanitarie locali o INPS mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da uno psicologo e/o assistente sociale nonché da un esperto nei casi da esaminare. Nella valutazione di casi specifici da esaminare, ovvero: DSA, autismo, disturbi evolutivi, disturbi psichici, disturbi neuropsicologici, deficit e declino cognitivo, le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, devono essere integrate dall'esperto-psicologo».
  5-septies. Agli oneri di cui al comma 5-quinquies pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.