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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.16. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
5.16.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:

  11-decies. Le graduatorie di cui all'articolo 59, commi 10, lettera d), e 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.