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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.4. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
3.4.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023», e le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «25 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    2) alla lettera b), le parole: «antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176» sono sostituite dalle seguenti: «antecedente alla data del 29 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) la lettera c) è soppressa;

    4) alla lettera d), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

  9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-quater, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.