Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 124 del 2019, le parole: «entro il termine del 31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2023».
8-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.