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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.9. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
12.9.
inammissibile

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-quater. All'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;

   b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie. I cessionari utilizzano il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica».