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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.8. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
12.8.
inammissibile

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2023, 207,1 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.