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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.10. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
12.10.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:

  1-quater. All'articolo 21 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, quantificati in 272 milioni di euro per l'anno 2023, in 340 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, e in 69 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.