stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.21. nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2023  [ apri ]
1.21.
inammissibile

  Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:

  22-sexies. Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua a essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.