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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.3. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
9.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «2 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «4 punti percentuali».
  1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis sono valutati nel massimo di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  1-quater. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 119, sono inseriti i seguenti:

   «119-bis. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2023 e 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   119-ter. I soggetti di cui al comma 119-bis, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   119-quater. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 119-bis trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di cui al comma 119-ter, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   119-quinquies. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 119-quater.
   119-sexies. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 119-ter e 119-quater, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 119-ter, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   119-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   119-octies. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 119-bis, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 119-quater, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   119-novies. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 119-bis e della corretta effettuazione dei relativi versamenti».