Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 446, le parole: «Negli anni 2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2024»;
b) dopo il comma 446, è aggiunto il seguente:
«446-bis. Ai fini dell'espletamento degli impegni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle amministrazioni interessate ai processi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere l'impiego completo del personale stabilizzato, è destinato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine possono essere utilizzati anche eventuali risparmi e residui del Fondo di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».