Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:
8-septies. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.