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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.14. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
5.14.

  Dopo il comma 11-novies, aggiungere i seguenti:

  11-decies. All'articolo 1-quater, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024».
  11-undecies. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale ordine psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
  11-duodecies. Agli oneri derivanti dai commi 11-decies e 11-undecies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.