Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1
(Disposizione per l'eradicazione del virus HCV)
1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021», sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2022, 2023 e 2024»;
b) al comma 1, le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.