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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro».;

   c) al comma 4, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023».