Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
10-undecies.1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «sono interamente deducibili».