Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 3-sexies.
(Proroga del credito d'imposta sulle spese connesse all'utilizzo del POS)
1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1-ter le parole: «dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.