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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3-quinquies.01. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
3-quinquies.01.

  Dopo l'articolo 3-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 3-sexies.
(Proroga delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto sui carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

    5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al Testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023.
  3. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede con le seguenti modificazioni:

   a) quanto agli oneri per l'anno 2023, all'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono sostituite le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

   b) quanto agli oneri per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.