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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
2.1.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le prestazioni di lavoro a termine di cui al comma 23 del medesimo articolo sono prorogate o rinnovate, ove già scadute, fino al 31 dicembre 2023, nel limite di spesa di 20.000.000 di euro per l'anno in corso.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.