Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 647, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 648, le parole: «5.726.703 euro» sono sostituite con le seguenti: «11.453.406 euro».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.