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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.18. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
12.18.

  Dopo il comma 6-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti:

  6-septies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023»;

   b) le parole: «e il Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità».

  6-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-septies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.