Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:
Art. 10-quinquies.
(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;
b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».