Dopo il comma 22-quinquies, aggiungere il seguente:
«22-quinquies.1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in scadenza nel 2023, possono essere ulteriormente prorogati per il periodo massimo previsto dal comma 9 del medesimo articolo 16-ter.»