Al comma 11-sexies aggiungere infine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal periodo precedente, i soggetti di cui al comma 11-quinquies, lettera a), che abbiano anche superato il periodo di formazione e prova di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 accedono direttamente al corso intensivo senza dover svolgere la prova di cui al medesimo periodo.