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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.10. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
5.10.

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

  5-quinquies. Al primo periodo del comma 326 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2022/2023, e comunque non oltre il 15 giugno 2023, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».