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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.14. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
4.14.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere i seguenti:

  8-quinquies. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «gli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2023 e 2024 e la parola: “1969” è sostituita con la seguente: “1948”»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2024».

  8-sexies. Per la finalità di cui al comma 8-quinquies è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 41,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.