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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.2. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
3.2.

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023 e comunque fino al completamento delle attività del Fondo, ivi inclusa la gestione dei contenziosi concernenti le prestazioni del Fondo al 30 giugno 2023, l'istruttoria sulle domande di indennizzo pendenti, le attività di rideterminazione della percentuale ai fini dell'incremento di cui ai commi 496 e 497 della predetta legge, nel pieno rispetto della dotazione finanziaria residua del Fondo e fino al completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto al comma 499 della predetta legge».