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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.14. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
3.14.

  Dopo il comma 10-decies, aggiungere i seguenti:

  10-decies.1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024»;

   c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

  10-decies.2. Agli oneri derivanti dal comma 10-septies.1, valutati in 73,2 milioni di euro per l'anno 2023, 77,2 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8 milioni di euro per l'anno 2025, 36,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 32,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.