Dopo l'articolo 22-quater aggiungere il seguente:
Art. 22-quinquies.
(Proroga in materia di lavoro agile)
1. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
2. All'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: «1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023».