Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
7-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
2. al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023 o comunque fino a nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione»;
3. il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022.».