Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:
Art. 16-quater.
1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge».
2. Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.