Dopo l'articolo 16-bis, inserire il seguente:
Art. 16-bis.1.
(Proroga di termini in materia di erogazione di dispositivi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)
1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «in via sperimentale» sono soppresse e le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020 e» sono sostituite dalla seguente: «per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2023».
2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.