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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.103. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
12.103.

  Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere i seguenti:

   «6-quinquies.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 210, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   b) al comma 210-bis, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

  6-quinquies.2. Ai fini della proroga di cui al comma 10-bis, all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: “le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”»