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Legislatura XIX

Proposta emendativa 11.14. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
11.14.

  Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

  8-duodecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 119, commi 8-bis e 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025 dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, si applica la detrazione del 110 per cento. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 15 milioni di euro per il 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 5 milioni per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.