Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
15-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 680 le parole: «fino al 27 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 681 le parole: «pari a 2.272.418,14» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.089.672».
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.