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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.2. in Assemblea riferita al C. 888

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/02/2023  [ apri ]
1.2.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Al fine di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatesi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2023.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.