stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.9.in II Commissione in sede referente riferita al C. 887

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
1.9.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

   1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.
   2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.
   3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.
   4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.
   5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.
   6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
   7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla».

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto all'articolo 4-bis.