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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.7.in II Commissione in sede referente riferita al C. 887

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
1.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero».

  2. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo».