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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.17.in II Commissione in sede referente riferita al C. 887

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
1.17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 5» sono sostituite con le seguenti: «, 5 e 6»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile, altresì, la persona o la coppia di persone che abbia intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita vietato dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, la cui volontà di intraprendere il percorso e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti»