stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01.in II Commissione in sede referente riferita al C. 887

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2023  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Riconoscimento dello status giuridico del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata)

   1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nonché quelli nati all'estero, attraverso il ricorso alla maternità surrogata, in violazione dei divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, secondo le modalità previste dal presente articolo. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere al Tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie competente che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dal presente articolo.
   2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita, omessa ogni altra formalità procedurale, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.
   4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
   5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
   6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
   7. Il riconoscimento avvenuto in base a quanto previsto dal presente articolo, produce dal momento della definitività della sentenza, gli stessi effetti derivanti dalla sentenza di adozione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983».