Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di altre tecniche vietate dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, nei confronti della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi, la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.».