Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis.
(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)
1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 c.c.».