Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e di maternità surrogata)
1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate in violazione dei relativi divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.»