Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 600, 600-bis e 613-bis del codice penale)
1. All'articolo 600 del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
2. All'articolo 600-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
3. All'articolo 613-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».