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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1050. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.1050.
inammissibile

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche agli articoli 600, 600-bis e 613-bis del codice penale)

  1. All'articolo 600 del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
  2. All'articolo 600-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».
  3. All'articolo 613-bis del codice penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».