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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1027. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.1027.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme per la disciplina dello stato giuridico del nato a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero)

  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dalla presente legge. In caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile procedono comunque alla formazione di tali atti.