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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1026. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.1026.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme per la trascrizione di provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 64, comma 1, alinea, sono premesse le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1, sono premesse parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

   «Art. 67-bis. – (Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».