Al comma 1, premettere il seguente:
01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. – (Gravidanza per altri solidale) – 1. La persona o la coppia di persone conviventi, coniugate o unite civilmente, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, che intendano assumersi la responsabilità genitoriale e che non possano condurre una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche o per situazioni personali, di carattere psicologico o sociali, oggettivamente valutabili, possono ricorrere alla gravidanza per altri solidale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la persona o la coppia di persone stipulano un accordo, nel rispetto delle forme di cui ai commi 5 e 6, con una donna, definita gestante, che, in maniera libera, autonoma, volontaria, si impegna a ospitare nel proprio utero uno o più embrioni sviluppati attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e senza l'utilizzo dei propri gameti, ovvero una o più blastocisti prodotte dalla coppia a seguito di concepimento naturale, ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia, a favorirne lo sviluppo fino al termine della gravidanza e a partorire.
3. Ai fini del presente articolo, per tecniche di fecondazione in vitro o procedure mediche di fecondazione in vitro si intendono i trattamenti per la fertilità nei quali i gameti femminili od ovociti sono prelevati chirurgicamente dall'ovaio, inseminati e fecondati in laboratorio con gameti maschili o spermatozoi, al fine di determinare il processo riproduttivo, compresa la procedura medica avente ad oggetto il trasferimento, nell'utero della gestante, di una o più blastociti prodotte a seguito di concepimento naturale dalla coppia ed estratte prima del relativo annidamento nell'utero della donna della coppia.
4. I gameti da cui è originato l'embrione possono derivare da soggetti, definiti donatori, che, in maniera libera, autonoma, volontaria e nel rispetto del principio dell'anonimato, donano i propri gameti alla persona singola o alla coppia di persone che si sottopone a procedure mediche di fecondazione in vitro, senza acquisire alcun diritto nei confronti dei nati, né alcuna relazione giuridica parentale con gli stessi, ovvero dalla persona singola o dalla coppia. In ogni caso, l'ovocita fecondato non può provenire dalla gestante.
5. L'accordo di gravidanza per altri solidale è un accordo lecito tra soggetti privati in forza del quale la gestante si impegna ad ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro, senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla gravidanza, e a partorire. La gestante esprime il consenso alla rinuncia della maternità con conseguente riconoscimento dei diritti genitoriali nei confronti del nascituro in favore della persona singola o della coppia. Tale rinuncia deve essere espressa, in forma scritta, prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, e controfirmata anche dalla persona con cui la gestante è eventualmente sposata, unita civilmente o convivente, e comporta l'automatica esclusione della presunzione di paternità di cui all'articolo 232, comma 1, del codice civile.
6. L'accordo di cui al precedente comma ha la forma di scrittura privata e deve essere stipulato dinanzi a un avvocato, scelto dalle parti, il quale attesta l'autenticità delle firme delle stesse e le informa degli effetti giuridici correlati ai rispettivi ruoli, accertando, altresì, alla presenza dello psicologo-psicoterapeuta della struttura presso la quale sono effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che la volontà espressa è frutto di una scelta pienamente consapevole maturata a conclusione di un adeguato percorso di informazione e di supporto psicologico.
7. Prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione in vitro, l'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo verifica che:
a) Il reddito della gestante sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;
b) sia stato aperto il conto corrente dedicato di cui all'articolo 5-bis, comma 3, mediante il versamento dell'importo stabilito dall'accordo di gravidanza per altri solidale, idoneo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza e al parto, comprese le spese di cui al comma 9 del presente articolo;
c) sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 5-bis, comma 3, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza e al parto;
d) sia stata acquisita la documentazione medica di cui all'articolo 5-bis, comma 4.
8. L'accordo di gravidanza per altri solidale esclude qualsiasi relazione giuridica tra la gestante e i nati, ad eccezione dell'ipotesi in cui, al verificarsi di una controversia in merito al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, il tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro adito dalle parti decida di riconoscere la genitorialità in favore della gestante. Le parti si impegnano a mantenere strettamente confidenziale il contenuto dell'accordo di gravidanza per altri solidale e a rispettarne la reciproca riservatezza. Alle stesse spetta decidere se mantenere reciproci contatti dopo il parto dei nati, nel rispetto e ai fini della tutela del benessere psico-fisico degli stessi nati.
9. Sono poste a carico della persona singola o della coppia le spese sanitarie dirette e le spese indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto, il cui importo è stabilito nell'accordo tenendo conto dell'impegno fisico ed emotivo sostenuto dalla gestante nel corso della gravidanza e della perdita di capacità reddituale della stessa a partire dal periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente al parto, compreso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la gestante sia lavoratrice autonoma o lavoratrice atipica, ai fini del calcolo delle spese indirette si tiene, altresì, conto del danno economico a essa derivante dalla differenza tra il reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e l'anno in cui ha iniziato la gestazione, assicurando il rimborso del mancato guadagno ma, comunque, escludendo un eventuale arricchimento della gestante derivante dall'accordo. Sono, altresì, poste a carico del genitore singolo o della coppia le spese sostenute, a causa della gestazione, dalla persona con cui la gestante è sposata, unita civilmente o convivente, e le spese sostenute da una persona accompagnatrice negli spostamenti effettuati per recarsi alle visite mediche previste nel corso della gestazione. Ai fini del rimborso delle spese sostenute, a causa della gestazione, dalla gestante, nonché dalla persona con cui la stessa è sposata, unita civilmente o convivente ovvero da una persona accompagnatrice, tali spese devono essere documentate in forma scritta, certificate e approvate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale.».
b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «medicalmente assistita», sono aggiunte le seguenti «persone singole o», dopo le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso», sono aggiunte le seguenti: «o dello stesso sesso», dopo le parole: «coniugate o conviventi», sono aggiunte le seguenti: «o unite civilmente»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. Ai fini della gestazione per altri solidale, di cui all'articolo 4-bis, la gestante, anche di nazionalità straniera, deve avere un'età compresa tra ventuno e quarantadue anni ed essere legalmente residente nel territorio italiano. La stessa deve avere già portato a termine una gravidanza con un bambino nato vivo, nonché avere almeno un figlio proprio vivente. Non può portare a termine fino al parto più di una gravidanza per altri solidale, ovvero non più di due nel caso in cui le parti abbiano già stipulato un precedente accordo di gravidanza per altri solidale e intendano stipulare un nuovo e ulteriore accordo tra le stesse.
3. La gestante può avere legami di parentela o di affinità, fino al terzo grado, con la persona singola o la coppia. Deve, altresì, avere un reddito che sia almeno pari al doppio del reddito previsto dagli articoli 76, commi 1, 2 e 3, e 77 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a tale fine considerando il reddito conseguito almeno nei due anni precedenti alla stipulazione dell'accordo di gravidanza per altri solidale.»;
d) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. – (Condizioni di accesso alla gravidanza per altri solidale) – 1. L'accesso alla gravidanza per altri solidale, di cui all'articolo 4-bis, da parte della persona o della coppia è consentito solo a seguito di una valutazione medica, liberamente concordata nel rapporto tra medico e paziente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nonché di una valutazione psicologica, mediante un colloquio con lo psicologo-psicoterapeuta operante nella struttura presso la quale saranno effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro.
2. Le procedure mediche di fecondazione in vitro possono essere effettuate solo dopo che le parti abbiano stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale di cui all'articolo 4-bis, comma 5, e siano state informate sulle conseguenze giuridiche della loro decisione e sui rispettivi diritti e doveri verso i nascituri, da far valere reciprocamente, e abbiano fornito il loro consenso scritto, nonché ricevuto un adeguato supporto psicologico, del quale dovranno avvalersi fino al parto.
3. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia devono stipulare una polizza assicurativa, in favore della gestante, per la copertura di tutti i rischi connessi alla gravidanza per altri solidale e al parto, che può essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori sei mesi, in caso di complicazioni mediche sorte a seguito della gravidanza. La persona o la coppia devono, altresì, procedere all'apertura di un conto corrente dedicato, sul quale versare un importo idoneo a coprire i costi relativi alla gravidanza per altri solidale, comprese le spese di cui all'articolo 4-bis, comma 9; le operazioni relative a tale conto, che non può essere estinto prima di sei mesi successivi al parto, devono essere effettuate dall'avvocato dinanzi al quale è stipulato l'accordo di gravidanza solidale, la cui attività è sottoposta a rendicontazione e controllo da parte di un notaio scelto dalla persona singola o dalla coppia.
4. La gestante è tenuta a sottoporsi ad accurati controlli medici, presso una struttura sanitaria, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza, nonché per la salute della stessa gestante e tale condizione deve essere accertata per iscritto, tramite il rilascio di una certificazione da parte della struttura ove sono stati effettuati i controlli. Il trasferimento dell'embrione in utero può essere effettuato solo dopo l'avvenuto rilascio di tale certificazione e la verifica del possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo. La gestante e la persona con cui la stessa è spostata, unita civilmente o convivente, nonché la persona singola o la coppia, sono tenuti a sottoporsi, prima del trasferimento dell'embrione in utero, a tutti gli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti, ferma restando la valutazione medica circa l'opportunità di effettuare ulteriori esami clinici, nel rispetto del benessere delle parti. Durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, la gestante deve ricevere un'adeguata consulenza, nonché un sostegno psicologico e sociale sia medico sia legale.
5. La gestante si impegna ad astenersi dall'assumere qualsiasi condotta che possa essere considerata pregiudizievole o non idonea al suo stato di gravidanza e, dunque, potenzialmente dannosa per la salute del feto e a sottoporsi a tutti gli accertamenti medici previsti nel corso di una gravidanza. Resta, comunque, fermo il diritto della gestante di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel caso in cui la stessa accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza e il parto comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. La gestazione e il parto devono avvenire nel territorio italiano.»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«2. I nati a seguito di gravidanza per altri solidale, di cui all'articolo 4-bis, hanno lo stato di figli della persona singola o della coppia che ha stipulato l'accordo di gravidanza per altri solidale e che sono indicate come genitori nell'atto di nascita. Il consenso espresso dalle parti comporta, ai fini della legge e, in particolare, dell'articolo 74 del codice civile, il riconoscimento del rapporto di genitorialità con il nascituro da parte del singolo o della coppia, a partire dal trasferimento in utero dell'embrione. La gestante e la persona con cui è sposata, unita civilmente o convivente, non acquisiscono alcun diritto od obbligo nei confronti dei nati e non devono essere nominati nell'atto di nascita. In nessun caso i registri dello stato civile possono contenere dati dai quali si possano desumere le circostanze del concepimento e della gestazione.
3. Quando il percorso di gravidanza per altri è intrapreso all'estero, si applica l'articolo 15 del d.P.R. 396/2000, per cui le dichiarazioni di nascita di cittadini nati all'estero devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo.
4. Prima di stipulare l'accordo di gravidanza per altri solidale e al fine di tutelare gli interessi dei nati in caso di morte della persona singola o della coppia ovvero di impossibilità degli stessi di esercitare, per altre cause, la responsabilità genitoriale, la persona singola o la coppia devono procedere, mediante testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla designazione di un tutore, che viene poi nominato dal giudice tutelare ai sensi e per gli effetti degli articoli 348 e seguenti del codice civile.»;
f) all'articolo 9, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«4. In caso di gravidanza per altri solidale, il consenso espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione non può essere revocato da parte della persona singola o della coppia, escluso i casi in cui la gravidanza non sia confermata o, se confermata, quando la gestante decide di accedere all'interruzione di gravidanza ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5. Chi ha prestato il consenso non può esercitare alcuna azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione.
5. In caso di controversie in merito all'applicazione e all'esecuzione dell'accordo di gravidanza per altri solidale, le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. L'accordo può essere utilizzato come prova delle intenzioni manifestate dalle parti.»;
g) dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis. – (Registro nazionale delle gestanti e campagne informative sulla gravidanza per altri solidale) – 1. Presso l'Istituto superiore di sanità è istituito, con decreto del Ministro della salute, il registro nazionale delle gestanti, i cui dati sono conservati per trenta anni ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza relativa ai dati trattati dagli istituti dei tessuti. Tale registro ha la finalità di garantire il rispetto delle disposizioni degli articoli 5 e 5-bis in materia di requisiti delle gestanti, controlli medici e luogo della gestazione, nonché di organizzare campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture, presso le quali sono effettuate procedure mediche di fecondazione in vitro, più vicine al loro luogo di residenza.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per le gestanti che accedono e concludono il percorso di gravidanza per altri solidale.
3. Le strutture dove sono effettuate le procedure mediche di fecondazione in vitro per la gravidanza per altri solidale sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati e le informazioni necessari al fine di garantire la trasparenza dei risultati conseguiti, nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis.».
h) all'articolo 12, comma 6, le parole: «in qualsiasi forma» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva la disciplina di cui all'articolo 4-bis della presente legge».