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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1011. in Assemblea riferita al C. 887-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 26/07/2023  [ apri ]
1.1011.
(nonsegnalato)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  2. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) sostituire le parole: «e 5» con le seguenti: «, 5 e 6»;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile, altresì, la persona o la coppia di persone che abbia intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita vietato dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, la cui volontà di intraprendere il percorso e di assumersi la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.».